LA
RACCOLTA DEI FUNGHI SULL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
norme,
autorizzazioni, permessi
Obbligo
del tesserino di autorizzazione e del permesso
Con
le norme introdotte dalla Regione Veneto nel 1994, la raccolta
dei funghi può essere esercitata solo da coloro che sono
in possesso del prescritto tesserino di autorizzazione e del permesso
di raccolta.
Tesserino
di autorizzazione
Rappresenta
una sorta di abilitazione alla raccolta dei funghi, avente validità
su tutto il territorio regionale. La durata è prevista
in cinque anni eventualmente rinnovabili, e viene rilasciato dalla
Comunità Montana previa apposizione di una marca da bollo
da Euro 14,62, di una fotografia formato tessere e versamento
di Euro 3,00 quale contributo a titolo di parziale rimborso spese
sostenute dall'ente.
La Comunità Montana è delegata al rilascio dei tesserini
solamente ai cittadini residenti in uno dei comuni dell'Altopiano
e per quelli residenti fuori Regione.
Per tutti gli altri è la Provincia l'ente competente al
rilascio dei medesimi.
Rinnovo
del tesserino
Scaduto
il periodo di validità del tesserino, stabilito in 5 anni
a far data dal rilascio, è necessario provvedere al suo
rinnovo. Per questo è sufficiente recarsi presso l'Ufficio
Informazioni Turistiche della Provincia di Vicenza (ufficio ex
A.P.T. Altopiano di Asiago sito nella stessa sede della Comunità
Montana) muniti di marca da bollo da Euro 14,62. E' inoltre richiesto
il versamento di Euro 3,00 quale rimborso spese.
Permesso
di raccolta
Coloro che intendono esercitare la raccolta dei funghi in
un determinato territorio, oltre al possesso del tesserino di
autorizzazione devono munirsi del permesso di raccolta valido
per quel territorio.
Giornate in cui e' consentita la raccolta
La raccolta può avvenire esclusivamente nelle seguenti
giornate:
|
residenti
in Altopiano:
lunedì - martedì - venerdì - sabato
- domenica
non
residenti:
martedì - venerdì - domenica
per
tutti è inoltre consentito raccogliere nelle festività
infrasettimanali.
|
Orario consentito
Per tutti: da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora
dopo il tramonto.
Permessi di raccolta
I permessi di raccolta dei funghi possono essere di 3 tipi:
-
giornaliero: con validità per la giornata richiesta,
purché ricompresa fra quelle consentite
- mensile: con validità nei giorni consentiti e compresi
in un periodo continuativo di 30 giorni a far data dal giorno
del rilascio;
- annuale: con validità nei giorni consentiti fino
al 31 dicembre. |
Il costo dei permessi
I permessi vengono rilasciati previo versamento di un rimborso
spese pari a:
|
-
giornaliero: Euro 8,00
- mensile: Euro 41,50
- annuale: Euro 77,50
|
Come
si ottengono i permessi
Possono essere rilasciati solamente a chi è già
munito del tesserino di autorizzazione. dovranno essere richiesti
presso la Comunità Montana, i soggetti pubblici (Comuni
- Ufficio Informazioni Turistiche ex A.P.T. - Consorzi) e privati
(pro loco - pubblici esercizi) di cui si avvale la Comunità
Montana per la loro distribuzione, previo versamento del rimborso
spese dovuto.
Norma valida per i cittadini aventi diritto
uso civico
I
cittadini residenti utenti di uso civico, possono esercitare la
raccolta nel territorio sul quale esercitano tale diritto senza
l'obbligo di munirsi del tesserino di autorizzazione e del permesso
di raccolta. Rimane comunque l'obbligo di dimostrare tramite atto
di pubblica notorietà e/o autocertificazione, il titolo
che dà diritto all'esenzione.
Per poter esercitare la raccolta oltre a tale ambito, è
fatto obbligo di munirsi di tesserino di autorizzazione rilasciabile
dalla Comunità Montana previa apposizione di: marca da
bollo da Euro 14,62, n. 1 fotografia formato tessera e versamento
di Euro 3,00 a titolo di parziale rimborso spese. E' necessaria
l'esibizione di un documento di identità valido.
Norma
valida per i residenti
Per il corrente anno l'amministrazione della Comunità
Montana ha deliberato l'esonero dal pagamento del permesso di
raccolta; inoltre, il possesso del tesserino di autorizzazione
equivale anche a permesso di raccolta. Ciò significa che
non è necessario recarsi presso gli uffici della Comunità
Montana per la vidimazione annuale.
PER
ULTERIORI INFORMAZIONI:
tel. 0424.63700 - Comunità Montana Spettabile Reggenza
dei 7 Comuni
Le nuove disposizioni della regione per
la raccolta dei funghi
Estratto dalla legge regionale n. 23/96 modificata con l.r.
6/97 e l.r. 37/97
art.
1
Finalità
La
presente legge disciplina su tutto il territorio della regione,
la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi
e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione
e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del
territorio regionale anche in conformità, per le zone montane,
a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
art.
3
Limiti di raccolta
1.
la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili
è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più
di kg. 1 delle seguenti specie:
a) agrocybe aegerita (pioppini);
b) amanita ceasarea (ovuli);
c) boletus gruppo edulis (porcini);
d) calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio,
prugnolo);
e) cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) cantharellus lutescens (finferlo);
g) clitopilus prunulus (prugnolo);
h) clitocybe geotropa;
i) craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa
(spugnola);
l) polyporus poescaprae;
m) tricholoma gruppo terreum (morette);
n) russola virescens (verdone);
2. i limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto
è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di
funghi concresciuti.
3. la raccolta di funghi non commestibili è consentita
solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero
di tre esemplari per specie.
4. per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando
sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a
permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. e' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di
ovulo chiuso.
nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario,
al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del
fondo in proprietà od in possesso.
art.
4
Modalità di raccolta
1.
La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne,
da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato
umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale
della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della
specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini
di qualsiasi specie.
4. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi
all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore
nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della
legge 23 agosto 1993 n. 352.
E' altresì vietata la raccolta e l'asportazione, anche
ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo
che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche
colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino
dello stato dei luoghi.
art.
5
Divieti di raccolta
1.
La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo disposizioni
dei competenti organismi di gestione
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali
ed in parchi regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale
sulla base di criteri predeterminati dalla giunta medesima per
motivi selviculturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei
parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100
metri, salvo che ai proprietari stessi.
E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di
viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche
e nelle zone industriali.
art.
7
Corsi didattici
1.Ai
sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993 n. 352, le Province,
i Comuni, le Comunità Montane, anche attraverso le associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale,
possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche
riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambiantale
collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonchè la tutela
della flore fungina.
art.
12
Vigilanza
1.
La vigilanza sulla applicazione della presente legge è
demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei
antisofosticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie
provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori
professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie
locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle
guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali
e il personale indicato dell'articolo 16 della legge regionale
novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6
agosto 1987 n. 42.
Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
art.
16
Introiti
1.
I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento a favore degli
enti preposti al rilascio del permesso, di contributo variabile
da Euro 3,00 a Euro 77,50.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota
non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione
dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative
di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi
sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative
di cui alla presente legge.
Le Comunità Montane e le Province possono determinare l'esenzione,
per i residenti, del pagamento del contributo di cui al comma
1.

Cartina delle zone in cui è
vietata la raccolta
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